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Nuovo Regolamento Europeo F-Gas

I contenuti del nuovo Reg. (EU) Fgas con effetto dal 2025
Atteso da tempo finalmente è realtà, superando una situazione di impasse che non faceva bene a nessuno.
Accordo raggiunto

Al quarto Trilogo e trascorsi circa sei mesi, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sul phase-down degli HFC, ufficializzato in data 18/10/2023 dal Consiglio Europeo con comunicazione del Presidente Raúl Fuentes Milani.

In attesa di ratifica

L'accordo dovrà essere ora ratificato dal CoRePer e poi votato in sede di Parlamento (nel mese di gennaio 2024), per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

Riduzione delle emissioni
Le nuove norme

Mentre la legislazione europea esistente ha già limitato in modo significativo l'uso dei gas fluorurati, le nuove norme ridurranno ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuiranno a limitare l'aumento della temperatura globale, in linea con l'Accordo di Parigi.

Il pesante taglio della quota d’immissione di Fgas sul mercato dell’Unione Europea è confermato a 42.874.410 ton CO2eq. nel biennio 2025-2026 (taglio del 48% rispetto al valore 2023, che è di 82.300.000 ton CO2eq.). Per l'anno 2024 il taglio sarà di "solo" il 31%, come già previsto dal precedente Reg. (EU) 517/2014, che già prevedeva per il 2024 una quota di 56.700.000 ton CO2eq.

Per il triennio successivo, 2027-2029, la quota totale sarà ulteriormente dimezzata, arrivando a circa 21.700.000 ton CO2eq., per poi arrivare a circa 9.000.000 ton CO2eq. nel triennio 2030-2032.

Importante: come previsto dall'art. 19 del nuovo Regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli inalatori medici dosati (per asma e malattie respiratorie), caricati con HFC - principalmente R134a - non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote (questa specifica applicazione, finora esentata dal sistema quote CO2, impatta per circa 9 milioni di Ton di CO2eq.).

Ne consegue che per il settore RACHP il taglio effettivo della quota di CO2 disponibile (2025 Vs 2023) sarà indicativamente del 55-60%.

Ton CO2 eq. immessa in EU
Attuale R.R. 517/2014 confrontato ad accordo in sede di trilogo del 5/10/2023
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Nuovo Regolamento F-Gas
Le novità introdotte

Il testo introduce il divieto di immissione sul mercato per diverse categorie di prodotti e apparecchiature contenenti HFC, tra cui i frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol (Allegato IV). Inoltre, anticipa alcune scadenze temporali che erano previste dal vecchio Reg. (UE) 517/2014 ed estende il divieto d’uso ad alcune tipologie di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati, limitando il valore di GWP soglia e rendendolo più sfidante.

Sono comunque previste esenzioni dal divieto in caso di oggettive problematiche di sicurezza, legate all’installazione, ad esempio in ambienti civili/residenziali (pensiamo alle unità esterne delle pompe di calore installate sui balconi di un condominio). L'accordo provvisorio introduce un divieto di utilizzo di gas refrigeranti con GWP >150 sulle pompe di calore monoblocco e sui condizionatori d'aria di piccole dimensioni (∠12kW, a partire dal 2027, e un'eliminazione completa nel 2032.

Per gli impianti di condizionamento e pompe di calore split contenenti gas fluorurati, è stato concordato un divieto totale a partire dal 2035, con scadenze più ravvicinate per alcuni tipi di impianti split con un potenziale di riscaldamento globale più elevato. Previste esenzioni nei casi in cui queste apparecchiature siano necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza. L'accordo prevede la possibilità di rilascio limitato di quote aggiuntive per pompe di calore, se i divieti proposti mettessero a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di diffusione delle stesse previsto da REPowerEU.

Per quanto riguarda le schiume, confermato il divieto di utlizzo di HFC con GWP >= 150 (già in essere dal 2023) e il divieto d'uso di tutti i gas fluorurati a partire dal 2033.

Per gli aerosol tecnici, confermato il divieto di utlizzo di HFC con GWP >= 150 (già in essere dal 2018) e il divieto d'uso di tutti i gas fluorurati a partire dal 2030.

Nuovo Reg. (EU) F-gas con effetto dal 2025

Sintesi dei contenuti

Nuovi impianti

Nuovi impianti
Refrigerazione stazionaria

Refrigeratori e congelatori uso domestico
Divieto totale di utilizzo di gas fluorurati dal 2026 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)


Refrigeratori e congelatori per solo uso commerciale (apparecchiature autonome)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2022


Qualunque apparecchiatura autonoma per refrigerazione, esclusi i chiller
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2025 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti di sicurezza dell'installazione)

NOTA: definizione di apperecchiatura autonoma (self-contained)
Per "apparecchiatura o sistema autonomo" si intende un apparato di refrigerazione che contiene evaporatore e condensatore all'interno della macchina stessa, e che quindi non necessita di un collegamento del gas refrigerante a una linea (tubazione) esterna.

Nuovi impianti
Refrigeratori (chiller) per refrigerazione, processo, conservazione e human comfort (a/c)

Chiller con potenza nominale fino a 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).

Divieto d'uso di qualsiasi gas fluorurato dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza).


Chiller con potenza nominale sopra i 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP > 750 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

NOTA: per Refrigeratore (chiller) s'intende un unico sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, processo, conservazione o human comfort.

Nuovi impianti
Sistemi autonomi di aria condizionata e pompe di calore (esclusi chiller)

Condizionatori d'aria per ambienti tipo plug-in, spostabili da stanza a stanza dall'utilizzatore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2020 (invariato)


Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750;

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati, il limite di GWP è comunque 750


Monoblocco e altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore, con una potenza nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750;


Altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2030 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750

NOTA: per condizionatore "monoblocco" si intende un'unità di condizionamento che racchiude al suo interno tutti i componenti tipici di un impianto di condizionamento dell’aria (circuito frigorifero, evaporatore, compressore, condensatore, ventola ecc.).

Nuovi impianti
Impianti split per aria condizionata e pompe di calore

Sistemi monosplit, contenenti meno di 3 kg di gas HFC (elencati nell'allegato I)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 750 dal 2025

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)


Sistemi multisplit aria-acqua con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi idronici)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)


Sistemi multisplit aria-aria con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)


Sistemi multisplit aria-aria e aria-acqua con una potenza nominale superiore a 12 kW (sistemi idronici e VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 750 dal 2029 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)


NOTA sui requisiti di sicurezza:
I requisiti relativi alla sicurezza sono stabiliti, in funzione delle specificità del sito e dell'applicazione:
Dal Diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro;
Da un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, purché siano in linea con il pertinente diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro.

Per i soli clienti e partner GeneralGas e SaldoGas abbiamo elaborato una presentazione completa, che illustra in forma grafica i divieti d'uso sui nuovi impianti, suddivisi per settore e singola applicazione.

La presentazione può essere richiesta inviando una mail a: marketing@generalgas.it

Schiume / Aerosol tecnici

Schiume

Polistirene estruso (XPS)

- Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2020 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Schiume

Schiume diverse dal polistirene estruso (XPS)

- Divieto d'uso di di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2023 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2033 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza)

Aerosol tecnici

- Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2018 (invariato)
- Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2030 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare requisiti di sicurezza o quando utilizzati per applicazioni medicali)

Manutenzione

L'accordo provvisorio introduce un divieto anche sui gas refrigeranti utilizzati per riparazione e manutenzione di sistemi refrigerazione esistenti.

A partire dal 2025 sarà infatti vietato l’utilizzo di gas refrigeranti vergini con GWP >2.500 (sparisce il vecchio limite delle 40 ton CO2eq., ovvero circa 10 kg di carica totale impianto, nel caso dell’R404A), a meno che questi gas non siano rigenerati o riciclati, nel qual caso beneficeranno di una deroga fino al 2030.

Un divieto simile viene introdotto per le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore per il 2026, con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032.

Il divieto di manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione fisse progettate per raffreddare prodotti a temperature inferiori a -50°C, utilizzando gas fluorurati con elevato GWP, sarà applicato nel 2032, con una deroga permanente in caso di utilizzo di gas riciclati o rigenerati.

Manutenzione
Refrigerazione

A partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I (HFC), con un GWP >2.500, per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.

  • Questo limite non si applica alle apparecchiature militari o a quelle destinate ad applicazioni progettate per raffreddare i prodotti a temperature inferiori a - 50 °C
  • Il divieto di cui sopra non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati ad effetto serra fino al 1° gennaio 2030:
    • gas fluorurati ad effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con un GWP> 2.500, utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati in conformità all'articolo 12, paragrafo 6;
    • gas fluorurati ad effetto serra riciclati, elencati nell'allegato I, con un GWP> 2.500, utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Tali gas riciclati possono essere utilizzati solo dall'impresa che ne ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o dall'impresa per la quale il recupero è stato effettuato nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.


A partire dal 1° gennaio 2032, sarà vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I, con un GWP >= 750, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad esclusione dei refrigeratori (chiller).

  • Questo limite non si applica alle apparecchiature militari o alle apparecchiature destinate ad applicazioni per il raffreddamento di prodotti a temperature inferiori a - 50 °C o alle apparecchiature destinate ad applicazioni per il raffreddamento di centrali nucleari.
  • Il divieto di cui sopra non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati ad effetto serra:
    • gas fluorurati ad effetto serra rigenerati, elencati nell'allegato I, con un GWP >750 (e <= 2.500), utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, ad esclusione dei refrigeratori (chiller), a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6
    • gas fluorurati ad effetto serra riciclati, elencati nell'allegato I, con un GWP >750 (e <= 2.500), utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, ad esclusione dei refrigeratori (chiler), a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Tali gas riciclati possono essere utilizzati solo dall'impresa che ne ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o dall'impresa per la quale il recupero è stato effettuato nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.




Manutenzione
Condizionamento e pompe di calore
  • A partire dal 1° gennaio 2026, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I (HFC), con un GWP > 2.500, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore.
  • Questo divieto non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati ad effetto serra fino al 1° gennaio 2032:
    • gas fluorurati ad effetto serra rigenerati, elencati nell'Allegato I (HFC), con un GWP > 2.500, utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore esistenti, a condizione che siano stati etichettati in conformità all'articolo 12, paragrafo 6;
    • gas fluorurati ad effetto serra riciclati, elencati nell'allegato I (HFC), con un GWP > 2.500, utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature esistenti di condizionamento d'aria e pompe di calore, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Tali gas riciclati possono essere utilizzati solo dall'impresa che ne ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o dall'impresa per la quale il recupero è stato effettuato nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.
    • Ne consegue che gli Fgas rigenerati comunemente utilizzati nel condizionamento (es. R410A, R32), essendo tutti con GWP < 2.500, potranno essere utilizzati senza essere soggetti a scadenza temporale.

Controlli delle perdite e sistemi di rilevamento perdite

I controlli delle perdite saranno da effettuare con la seguente frequenza:

  • per le apparecchiature che contengono meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di Fgas HFC (o miscele HFC/HFO), o meno di 10 chilogrammi di Fgas HFO: almeno ogni 12 mesi; oppure, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
  • per le apparecchiature che contengono 50 tonnellate di CO2 equivalente o più, ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di Fgas HFC (o miscele HFC/HFO) o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di Fgas HFO: almeno ogni 6 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
  • per le apparecchiature che contengono 500 tonnellate di CO2 equivalente o più di Fgas HFC (o miscele HFC/HFO), o più di 100 chilogrammi di Fgas HFO: almeno ogni 3 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi.

Gli operatori delle apparecchiature contenenti Fgas HFC (o miscele HFC/HFO) in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente o a 100 chilogrammi di Fgas HFO, garantiscono che l'apparecchiatura sia dotata di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o una società di servizi di eventuali perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite devono essere controllati almeno una volta ogni dodici mesi per assicurarne il corretto funzionamento.

contenitori

Contenitori non ricaricabili (art. 11)

Dal 2025 sono vietate l'importazione, l'immissione in commercio, qualsiasi fornitura successiva o la messa a disposizione di altre persone all'interno dell'Unione a titolo oneroso o gratuito, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato I (HFC) e nell'Allegato II, sezione 1 - HFO R1234yf, R1234ze, R1336mzz(E), R1336mzz(Z) - vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere immagazzinati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

Contenitori ricaricabili (art. 11)

Le imprese che immettono in commercio contenitori ricaricabili per gas fluorurati ad effetto serra sono obbligate a presentare una dichiarazione di conformità che includa le prove che confermano l'esistenza di accordi vincolanti per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica, in particolare identificando i soggetti interessati, i loro impegni obbligatori e i relativi accordi logistici. Tali accordi devono essere resi vincolanti per i distributori dei contenitori all'utente finale. In carenza di quanto sopra l'immissione in commercio di contenitori ricaricabili è di fatto equiparata a quella di contenitori non ricaricabili, e quindi soggetta a sanzione (all. IV, punto 1 - nota b).

tassazione
Tassazione

Il testo fissa, inoltre, il prezzo di assegnazione della quota di HFC a 3,00 euro/Ton CO2eq., regolabile in base all'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati, mentre il resto sarà destinato al bilancio generale dell'UE. Questo livello di tassazione, a titolo di mero esempio, impatterà per circa 6,00 €/kg sul gas R410A. Minore il GWP minore l’impatto della tassazione, a conferma che, anche sugli impianti “datati”, è bene accelerare la transizione da gas a elevato impatto, quale R404A, a soluzioni più attuali (es. R448A, R449A).

Le entrate generate dall'importo dell'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046. Tali entrate sono destinate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Amministrazione pubblica europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione delle licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate per coprire tali costi non supereranno l'importo massimo annuale di 3 milioni di euro. Le entrate rimanenti dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.

Export

Export verso Stati extra EU di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento aria e pompe di calore (art. 22):

A partire dal 2026 (un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento) è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore di cui all'allegato IV che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra con un GWP pari o superiore a 1000. Tale divieto non si applica alle attrezzature militari e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'allegato IV.

Export e Import di HFC con Stati che non hanno aderito al Protocollo di Montreal e relativo emendamento di Kigali (art. 25):

L'importazione e l'esportazione di qualsiasi HFC e di prodotti e apparecchiature contenenti HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del Protocollo applicabili a tali gas sono vietate a partire dal 2028.

Portale Gas Fluorurati per controllo quote Fgas (art. 20)

Ai fini di garantire un presidio continuo e in tempo reale sul corretto utilizzo della quota da parte dei detentori, ed evitare che la stessa quota sia utilizzata in eccesso o utilizzata più volte, la Commissione istituisce e garantisce il funzionamento di un sistema elettronico per la gestione del sistema delle quote CO2, la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e la rendicontazione. Tale portale sarà interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane; gli Stati membri assicureranno l'interconnessione dei loro ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con lo Sportello Unico Doganale dell'Unione Europea.

Misure di monitoraggio del commercio illegale (art. 24)

Sulla base del regolare monitoraggio del commercio di gas fluorurati ad effetto serra e della valutazione dei potenziali rischi di commercio illegale legati ai movimenti di gas fluorurati ad effetto serra, prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per:

(i) integrare l'articolo 29 specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano i controlli per stabilire se le imprese rispettano gli obblighi previsti dal regolamento;

(ii) integrare l'articolo 23 specificando i requisiti da verificare in sede di controllo dei gas fluorurati ad effetto serra, dei prodotti e delle apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, posti in custodia temporanea. o in regime doganale, compreso il deposito doganale o il regime di zona franca, o in transito nel territorio doganale dell'Unione;

(iii) modificare l'articolo 22 aggiungendo metodologie di tracciamento per i gas fluorurati ad effetto serra immessi in commercio per il monitoraggio dell'importazione e dell'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra, prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, posti in deposito temporaneo o in regime doganale.

Sanzioni

Il testo provvisorio prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle infrazioni. Le sanzioni dovrebbero comprendere almeno multe, confisca dei prodotti, esclusione temporanea dei prodotti dagli appalti pubblici e divieti commerciali temporanei.

Dovrebbero essere compatibili con la direttiva sui reati ambientali e con gli ordinamenti giuridici nazionali. Dovrebbero essere superiori a una soglia quantitativa minima stabilita, se gli Stati membri decidono di fissare una soglia.

Consulta il documento ufficializzato in data 18/10/2023 dal Consiglio Europeo, con comunicazione del Presidente Raúl Fuentes Milani.